Che cos’è una visura camerale?

La visura camerale è un documento redatto dalle Camere di Commercio, che contiene le informazioni relative ad imprese italiane che risultano iscritte nei registri delle stesse.

I registri riguardano le imprese artigianali, commerciali, agricole.

Le imprese possono essere sia individuali che collettive.

 

Tipologie di visure camerali

 

Le visure camerali sono di due tipologie:

 

  • Ordinaria – Si intende visura camerale ordinaria quel documento che contiene le informazioni aggiornate relative all’impresa esattamente in quel momento.

 

  • Storica – Per visura camerale storica si intende il documento nel quale è riportato lo storico dell’impresa, cioè la cronologia storica della vita dell’impresa sino a quel momento; compresi tutti i cambiamenti e le modifiche relative all’attività, allo statuto o alla formazione interna dell’impresa stessa, dipendenti, soci, capitale sociale, investimenti, licenze, ecc.

 

Ordinaria

 

La visura camerale ordinaria è come una sorta di fotografia attuale dell’impresa, che fornisce quindi il dettaglio dell’oggi.

Le informazioni in essa contenute sono:

 

  • Data di fondazione dell’impresa
  • Denominazione
  • Forma giuridica
  • Sede legale attuale ed eventuali altre sedi
  • Indirizzo pec
  • Attività svolta
  • Stato dell’attività: attiva, chiusa o in liquidazione
  • Dati relativi al capitale sociale
  • Dati anagrafici del l’imprenditore, in caso di ditta individuale, o dei soci, in caso di società.
  • Distribuzione delle cariche sociali: presidente, vice presidente, amministratore, soci, ecc.
  • Certificazioni di qualità, oggi estremamente importanti e qualificanti dell’impresa
  • Partita iva
  • Codice Rea, cioè il codice del Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative
  • Numero dei dipendenti relativo all’anno in corso.
  • Attestazioni
  • Iscrizioni ad albi
  • Licenze
  • Note particolari

 

Storica

 

Questo è sicuramente un documento più completo che comprende tutte le informazioni contenute nella visura camerale ordinaria, con in più lo storico relativo a tutti i cambiamenti che l’impresa ha vissuto dall’anno di fondazione.

Nella visura storica sono trascritti quindi tutti gli atti, i depositi, le iscrizioni e gli avvicendamenti interni dei ruoli.

Documento importante da un punto di vista della salute di un’impresa.

Principali informazioni contenute:

 

  • Denominazione
  • Informazioni anagrafiche
  • Iscrizione al registro delle imprese
  • Nominativi dei soci e quote di partecipazione
  • Sede legali attive e nello storico
  • Indirizzo pec
  • Data di costituzione
  • Forma giuridica
  • Codice fiscale e partita Iva
  • Codice REA
  • Capitale sociale
  • Attività svolte
  • Stato delle attività
  • Dipendenti
  • Organi sociali
  • Distribuzione cariche
  • Organi di controllo
  • Qualifiche
  • Certificazioni
  • Attestazioni
  • Iscrizioni ad albi
  • Licenze
  • Iscrizioni passate
  • Atti depositati negli anni
  • Valori statistici relativi ai dipendenti
  • Valori statistici relativi alla gestione

 

Utilizzo 

 

La visura camerale è uno strumento di monitoraggio della salute di un’impresa o un’azienda.

Risulta utile ed importante per esempio per i possibili investitori o sostenitori, per eventuali candidati a nuovi soci.

La visura camerale viene anche richiesta da eventuali creditori per poter fare una valutazione dei beni dell’impresa ed eventualmente di ciò che è pignorabile.

 

Dove e come richiederla

 

La visura camerale deve essere richiesta direttamente alla Camera di Commercio alla quale è iscritta l’azienda.

Per richiederla è necessario fornire i dati essenziali, codice fiscale o partita Iva dell’imprenditore, se ditta individuale, o dell’azienda se società.

Devono essere versati i diritti di segreteria che sono una cifra variabile in funzione del tipo di visura richiesta e di tipologia del soggetto richiedente.

 

Validità

 

La visura camerale ha una validità di sei mesi dalla data del rilascio, come tutti i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, secondo quanto sancito dall’Art. 41 del D.P.R. n. 445/2000.

In alcuni casi è possibile che il documento abbia una validità superiore ma soltanto quando questo è sancito da un regolamento specifico.

Author: FA

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